Vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7/6/2012 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, avente ad oggetto "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012".
Di tale provvedimento, si riportano di seguito gli articoli 8 e 15, recanti, rispettivamente, "Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali" e "Sostegno al reddito dei lavoratori".
In particolare, l’art. 8, al comma 1, in aggiunta a quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 (v. Comunicazione n. tr12050 del 7/6/2012), prevede che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute eseguite da parte dei soggetti individuati dallo stesso decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all’8 giugno 2012 (1), devono essere regolarizzati entro il 30 settembre 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Il medesimo comma 1 dispone inoltre che sono sospesi fino al 30 settembre 2012, fra gli altri, i termini relativi:
A norma del comma 5 dell’art. 8 in esame, sono inoltre sospesi, per i soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, operavano nei comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.
In attesa delle imminenti disposizioni dell'INPS specifiche per il sisma del 20 e del 29 maggio, Vi segnaliamo la Circolare n. 106 del 4/12/2008 che illustra i principi generali applicabili alle sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali e che riteniamo saranno probabilmente applicate anche all'evento di cui trattasi, salvo diversa indicazione dell'Istituto.
In particolare riportiamo quanto previsto al punto 4) sulla sospensione contributiva.
Contributi oggetto di sospensione: stante il rispetto dei requisiti d’accesso al beneficio, possono essere sospesi tutti i versamenti contributivi aventi scadenza legale nell’arco temporale identificato dalle norme, indipendentemente dal periodo di attività a cui essi si riferiscono.
Istanza di sospensione: condizione per fruire della sospensione contributiva è la presentazione di apposita domanda presso la sede Inps competente, ovvero quella presso la quale il contribuente è iscritto e svolge gli adempimenti contributivi, entro i termini previsti dalla norma ed in mancanza, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della circolare applicativa della norma che dispone la sospensione. La domanda deve essere corredata dall’eventuale documentazione richiesta dalle norme specifiche che concedono il beneficio (ad es. per la certificazione del possesso dei requisiti richiesti per l’accesso: perizia giurata del danno subito, ordinanza sindacale di sgombero, ecc.).
Denunce ed altri adempimenti: in mancanza di diversa disposizione specifica, la presentazione delle denunce contributive e gli altri adempimenti connessi ai versamenti contributivi devono essere sempre effettuati alle normali scadenze. Laddove invece la norma specifica che disciplina l’evento ne disponga la sospensione, gli adempimenti devono essere effettuati, a pena di decadenza dal beneficio, entro il giorno 16 successivo al termine del periodo di sospensione o nel diverso termine previsto dalla norma stessa.
Istanza di rateazione: anche il beneficio della rateazione, laddove prevista, è subordinato alla presentazione di apposita istanza; il termine ultimo per tale adempimento è la data di inizio del recupero, ovvero la data entro cui deve essere effettuato il pagamento in unica soluzione.
Quote a carico del lavoratore: nei rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione e di associazione in partecipazione, il datore di lavoro, committente o associante ha anche la responsabilità del versamento della quota a carico del lavoratore. L’azienda che intenda usufruire della sospensione contributiva sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore, per il quale il beneficio è stato riconosciuto, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta.
Quote trattenute e non versate: il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, sia della propria quota che di quella a carico del lavoratore, e che contemporaneamente opera la trattenuta a carico del lavoratore, è soggetto alle norme sull’illecito penale, di cui all’art. 2 del D.L. 463/1983, convertito in L. 638/1983, oltre che alle sanzioni amministrative previste. Le somme trattenute e non versate non beneficiano delle disposizioni relative alla rateizzazione del debito contributivo.
Lavoratori cessati: qualora i lavoratori cessino l’attività o cambino datore di lavoro durante o post sospensione, verseranno le loro quote sospese al vecchio datore di lavoro, committente o associante, che rimane responsabile del versamento all’INPS.
La scelta della modalità di recupero delle suddette quote nei confronti del lavoratore è rimessa alla volontà delle parti e può consistere in:
Il mancato recupero nei confronti del lavoratore non esime il datore di lavoro, committente o associante dall’obbligo contributivo.
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L’art. 15 del Decreto Legge n. 74/2012 stabilisce che:
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(1) Ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012:
Ai fini della corretta interpretazione del combinato disposto della norma sopra riportata e dell’art. 8, comma 1, del Decreto Legge n. 74/2012, si ritiene opportuno un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.