IL NOTIZIARIO
Comunicazione n. si12079  di  Marted́ 12 giugno 2012
Interessa a: Amministrazione, Personale e risorse umane, Direzione e gestione strategica.
TERREMOTO DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - DECRETO LEGGE N. 74/2012 - SOSPENSIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7/6/2012 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, avente ad oggetto "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012".

Di tale provvedimento, si riportano di seguito gli articoli 8 e 15, recanti, rispettivamente, "Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali" e "Sostegno al reddito dei lavoratori".

In particolare, l’art. 8, al comma 1, in aggiunta a quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 (v. Comunicazione n. tr12050 del 7/6/2012), prevede che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute eseguite da parte dei soggetti individuati dallo stesso decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all’8 giugno 2012 (1), devono essere regolarizzati entro il 30 settembre 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Il medesimo comma 1 dispone inoltre che sono sospesi fino al 30 settembre 2012, fra gli altri, i termini relativi:

  • agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • alla notifica delle cartelle di pagamento ed alla riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’art. 29 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP, dell’IVA), da parte degli agenti della riscossione.

A norma del comma 5 dell’art. 8 in esame, sono inoltre sospesi, per i soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, operavano nei comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.

In attesa delle imminenti disposizioni dell'INPS specifiche per il sisma del 20 e del 29 maggio, Vi segnaliamo la Circolare n. 106 del 4/12/2008 che illustra i principi generali applicabili alle sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali e che riteniamo saranno probabilmente applicate anche all'evento di cui trattasi, salvo diversa indicazione dell'Istituto.

In particolare riportiamo quanto previsto al punto 4) sulla sospensione contributiva.

Contributi oggetto di sospensione: stante il rispetto dei requisiti d’accesso al beneficio, possono essere sospesi tutti i versamenti contributivi aventi scadenza legale nell’arco temporale identificato dalle norme, indipendentemente dal periodo di attività a cui essi si riferiscono.

Istanza di sospensione: condizione per fruire della sospensione contributiva è la presentazione di apposita domanda presso la sede Inps competente, ovvero quella presso la quale il contribuente è iscritto e svolge gli adempimenti contributivi, entro i termini previsti dalla norma ed in mancanza, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della circolare applicativa della norma che dispone la sospensione. La domanda deve essere corredata dall’eventuale documentazione richiesta dalle norme specifiche che concedono il beneficio (ad es. per la certificazione del possesso dei requisiti richiesti per l’accesso: perizia giurata del danno subito, ordinanza sindacale di sgombero, ecc.).

Denunce ed altri adempimenti: in mancanza di diversa disposizione specifica, la presentazione delle denunce contributive e gli altri adempimenti connessi ai versamenti contributivi devono essere sempre effettuati alle normali scadenze. Laddove invece la norma specifica che disciplina l’evento ne disponga la sospensione, gli adempimenti devono essere effettuati, a pena di decadenza dal beneficio, entro il giorno 16 successivo al termine del periodo di sospensione o nel diverso termine previsto dalla norma stessa.

Istanza di rateazione: anche il beneficio della rateazione, laddove prevista, è subordinato alla presentazione di apposita istanza; il termine ultimo per tale adempimento è la data di inizio del recupero, ovvero la data entro cui deve essere effettuato il pagamento in unica soluzione.

Quote a carico del lavoratore: nei rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione e di associazione in partecipazione, il datore di lavoro, committente o associante ha anche la responsabilità del versamento della quota a carico del lavoratore. L’azienda che intenda usufruire della sospensione contributiva sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore, per il quale il beneficio è stato riconosciuto, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta.

Quote trattenute e non versate: il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, sia della propria quota che di quella a carico del lavoratore, e che contemporaneamente opera la trattenuta a carico del lavoratore, è soggetto alle norme sull’illecito penale, di cui all’art. 2 del D.L. 463/1983, convertito in L. 638/1983, oltre che alle sanzioni amministrative previste. Le somme trattenute e non versate non beneficiano delle disposizioni relative alla rateizzazione del debito contributivo.

Lavoratori cessati: qualora i lavoratori cessino l’attività o cambino datore di lavoro durante o post sospensione, verseranno le loro quote sospese al vecchio datore di lavoro, committente o associante, che rimane responsabile del versamento all’INPS.
La scelta della modalità di recupero delle suddette quote nei confronti del lavoratore è rimessa alla volontà delle parti e può consistere in:

  1. un recupero immediato dell’intera quota sospesa, nel qual caso il datore di lavoro, committente o associante deve restituirla interamente entro la prima scadenza utile;
  2. un recupero rateale secondo il piano di rateazione concesso, nel qual caso il datore di lavoro, committente o associante prosegue regolarmente nel versamento rateale anche della quota a carico del lavoratore.

Il mancato recupero nei confronti del lavoratore non esime il datore di lavoro, committente o associante dall’obbligo contributivo.

 

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L’art. 15 del Decreto Legge n. 74/2012 stabilisce che:

  • ai lavoratori subordinati del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, fino al 31 dicembre 2012 può essere concessa, con le modalità che verranno definite da un apposito decreto interministeriale, una indennità, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni, da determinarsi con il predetto decreto e nel limite di spesa, per l’anno 2012, di cinquanta milioni di euro;
  • in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all’art. 19, comma 2, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta, con le modalità che verranno individuate con il menzionato decreto interministeriale, una indennità "una tantum" nella misura da determinarsi con lo stesso decreto nel limite di spesa di venti milioni di euro.

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(1)  Ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012:

  • nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, indicati nell’elenco allegato allo stesso decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato (comma 1);
  • le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei predetti comuni. Le ritenute già operate in qualità di sostituti di imposta devono, comunque, essere versate (comma 2);
  • per le città di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, verificata dall’Autorità comunale; quest’ultima trasmette copia dell’atto di verificazione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi venti giorni (comma 3).

Ai fini della corretta interpretazione del combinato disposto della norma sopra riportata e dell’art. 8, comma 1, del Decreto Legge n. 74/2012, si ritiene opportuno un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

 

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