IL NOTIZIARIO
Comunicazione n. tr12051  di  Luned́ 11 giugno 2012
Interessa a: tutti.
TERREMOTO DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - D.L. N. 74 DEL 6 GIUGNO 2012 - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2012 è stato pubblicato il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 e residenti nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

Tale decreto, che introduce tra le altre cose alcune disposizioni in materia fiscale e finanziaria, va ad aggiungersi alle disposizioni introdotte dal D.M. 1° giugno 2012 che prevede la  sospensione dei termini, al 30 settembre 2012, per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti aventi sede legale o operativa all'interno dei comuni colpiti dal sisma.

Per un approfondimento sul contenuto del decreto Ministeriale sopra citato si rinvia a quanto contenuto nella comunicazione tr12050 del 7 giugno 2012.

Si riportano di seguito le principali novità fiscali e finanziarie contenute nel D.L. n. 74/2012.

Articolo 6, comma 4 - Sospensione dei termini legali e processuali

Il comma 4 dell'art. 6 del decreto legge in commento prevede che per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, ovvero avevano la sede operativa, nei comuni interessati dal sisma (individuati all'allegato 1 del DM 1 giugno 2012), il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualunque diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 luglio 2012.

E' evidentemente fatta salva la facoltà di rinuncia espressa della sospensione da parte degli interessati.
Sono inoltre sospesi, per lo stesso periodo e nei confronti degli stessi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali e di esecuzione del pagamento in misura ridotta.

Articolo 6, comma 5 - Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

Nei riguardi dei soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma (si ritiene che i comuni interessati siano quelli indicati nell'allegato 1 del decreto 1° giugno 2012 del Ministero delle Finanze, ovvero, per la Provincia di Modena, Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera), i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21 maggio 2012 al 31 luglio 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.


Articolo 8, commi da 1 a 5 - Sospensione dei termini amministrativi

All'articolo 8 viene chiarito che in aggiunta rispetto a quanto stabilito dal D.M. 1° giugno 2012, sono sospesi fino al 30 settembre 2012, tra l'altro:

  • i versamenti riferiti al diritto camerale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  • i termini per la notifica della cartella di pagamento e per la riscossione  delle somme ad opera degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari;
  • le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purchè entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alla camera di commercio.

 

Il comma 3 dell'articolo in commento prevede inoltre che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma (vedi allegato 1 al DM 1 giugno 2012), purchè dichiarati inagibili, anche parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES, sino alla successiva agibilità degli stessi e comunque fino al periodo d'imposta 2013.

Tali fabbricati restano comunque esclusi anche dal pagamento dell'IMU, sino alla definitiva ricostruzione o agibilità degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Il comma 4 stabilisce la proroga, fino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, degli adempimenti a carico dei professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano la sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.

Il comma 5 sospende inoltre, per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, l'applicazione delle sanzioni  in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi.

Articolo 8, comma 1, punto 9 - Sospensione del pagamento delle rate di mutui, finanziamenti e leasing

Sono sospesi fino al 30 settembre 2012, senza che avvenga alcuna segnalazione alla Centrale Rischi ("in quanto gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 1218 del codice civile"), i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (quindi anche i Consorzi fidi), e dalla Cassa Depositi e Prestiti, comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici (nonostante la norma citi "beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale" si ritiene che il legislatore volesse riferirsi ai beni mobili; sul punto abbiamo chiesto chiarimenti all'Amministrazione Finanziaria). Le imprese ammissibili sono quelle ubicate nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto 1° giugno 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 10 - Fondo di garanzia per le PMI  in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012

Per la durata di tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l’intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento. Le imprese ammissibili sono quelle ubicate nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto 1° giugno 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che attestino di aver subito danni in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012 attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa stessa.

Le garanzie del Fondo Centrale, sia in forma diretta sia in forma indiretta attraverso l'intervento dei consorzi fidi, dovrebbero facilitare la concessione, da parte degli Istituti di credito, degli stanziamenti straordinari preannunciati (1 miliardo di euro comprensivi di circa 300 milioni destinati alle famiglie).

Articolo 11 - Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012

Vengono stanziati 100 milioni di euro per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 che hanno subito danni. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, su proposta delle Regioni interessate.

L'intervento dovrebbe essere articolato attraverso due fondi specifici della Cassa Depositi e Prestiti, quello per le PMI e il FRI (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca), quest'ultimo utilizzabile anche dalla grandi imprese. Anche sul Fondo PMI della CDP interverranno le garanzie del Fondo Centrale o di un Consorzio Fidi. Obiettivo di questo intervento sulla CDP è quello di mettere a disposizione delle imprese i finanziamenti a tasso e costo zero.

Articolo 12 - Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012

Vengono previsti 50 milioni di euro (mediante utilizzo delle risorse del FAR - Fondo agevolazioni ricerca), per l'anno 2012, per l’attività di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni provvede la Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali sono definiti, tra l’altro, l’ammontare dei contributi massimi concedibili.

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