Il 6 giugno è stato approvato il Decreto Legge n. 74/2012, relativo al sisma del 20 e del 29 maggio 2012: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012".
L'art. 3 tratta, tra l'altro, dell'agibilità degli edifici ad uso non abitativo compresi nell'area delimitata nell'allegato 1. Per la Provincia di Modena si tratta dei Comuni di:
Confindustria Modena e ANCE Modena, in coordinamento con Confindustria Emilia Romagna, Confindustria Ceramica, ANCE Emilia Romagna e con le associazioni territoriali e quelle dei Costruttori di Ferrara, Bologna, Reggio Emilia, nei giorni immediatamente precedenti aveva proposto al Governo un testo elaborato in collaborazione con esperti e tecnici competenti, nonché docenti universitari.
La norma avrebbe consentito di perseguire la sicurezza dei luoghi di lavoro, ma anche di tutelare l'occupazione e la sopravvivenza del sistema produttivo dell'area. Gli stabilimenti che non avessero subito alcun danno o soltanto danni lievi, avrebbero potuto riprendere immediatamente l'attività produttiva ovvero non interromperla. Contestualmente l'impresa avrebbe dovuto impegnarsi a realizzare un miglioramento strutturale dei fabbricati entro termini temporali definiti.
Purtroppo la proposta, così come da noi formulata, è stata accolta solo parzialmente; tuttavia abbiamo già proposto uno specifico emendamento al Decreto Legge, affinché il Governo lo faccia proprio, in grado di accelerare la ripresa dell'attività produttiva.
Attualmente il provvedimento prevede che, per favorire la ripresa delle attività in condizioni di sicurezza adeguate, in tutta l'area dei comuni interessati e indipendentemente dall'esistenza e dall'entità dei danni subiti dall'edificio, il datore di lavoro, in quanto responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, debba acquisire la certificazione di agibilità sismica. Quest'ultima viene rilasciata da un professionista abilitato solo a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti ("Cap. 8 – costruzioni esistenti" del D.M. 14 gennaio 2008).
La certificazione dovrà essere depositata al Comune territorialmente competente. Le asseverazioni del professionista abilitato sono necessarie anche ai fini del riconoscimento del danno (la c.d. scheda AeDES non trova pertanto più alcuna applicazione nel caso di immobili ad uso produttivo).
La verifica di sicurezza dovrà essere completata entro sei mesi.
Per consentire la ripresa dell'attività produttiva, il Decreto ammette anche il rilascio di una certificazione provvisoria, ma solo in presenza di tutti i seguenti requisiti:
In assenza anche di una sola delle predette condizioni, per ottenere la menzionata certificazione provvisoria occorre eliminare le carenze rilevate, nonché tutte le eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti.
In tutti i casi in cui il fabbricato non sia stato progettato e costruito in applicazione delle norme tecniche NTC/08 (D.M. 14 gennaio 2008), sempre a prescindere dall'entità dei danni subiti, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legge, sarà necessario realizzare interventi di miglioramento che consentano un livello di sicurezza pari almeno al 60% del livello richiesto per un edificio nuovo.