Sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012 è stato pubblicato il decreto 1° giugno 2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze col quale viene prevista la sospensione al 30 settembre 2012 dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012.
In particolare, il decreto ministeriale in commento introduce nei confronti dei contribuenti, persone fisiche e non, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 20 maggio 2012 avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei Comuni riportati nell'allegato 1 al decreto, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (ad esempio Equitalia), scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 30 settembre 2012.
Il decreto prevede inoltre per la città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che la sospensione di cui sopra sia subordinata alla presentazione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti, di una dichiarazione di inagibilità del fabbricato, verificata dall'Autorità Comunale e inviata ad opera della stessa, nei successivi 20 giorni, all'Amministrazione Finanziaria.
Viene tuttavia stabilito sia che non si fa comunque luogo al rimborso di quanto versato sia che le ritenute già operate in qualità di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate.
Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze potranno essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.
La formulazione del decreto in commento non appare tuttavia di agevole interpretazione.
Non è infatti chiaro se le sospensione debba riguardare il solo versamento all'erario delle ritenute operate in qualità di sostituto d'imposta o se invece riguardi anche l'effettuazione delle stesse all'atto del pagamento del compenso.
Non è inoltre chiaro come si debba comportare l'impresa con sede legale e operativa al di fuori dei Comuni colpiti dal sisma, allegati al decreto, che ha tuttavia sedi secondarie in uno dei sopraccitati Comuni.
Su queste ed altre questioni interpretative la scrivente Associazione si è già attivata nelle sedi opportune al fine di chiarire tali aspetti e di ampliare l'ambito soggettivo nonchè la durata di tale agevolazione.
Nell'attesa di tali chiarimenti si consiglia, in via del tutto prudenziale, di operare ordinariamente le ritenute effettuate in qualità di sostituti d'imposta sugli emolumenti erogati anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM in commento.