La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato l'ordinanza 3 luglio 2012, n. 4, del Commissario Delegato Vasco Errani che disciplina il "Coordinamento degli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico ed ai servizi della prima infanzia", ad integrazione dell'ordinanza precedente n. 2 del 16 giugno scorso sul tema in questione.
L'ordinanza n. 2 prevede che per gli edifici scolastici che a seguito degli eventi sismici di maggio scorso hanno subito danni limitati, tali da dar luogo ad agibilità di tipo B o C in base alle rilevazioni eseguite secondo le schede AEDES, si proceda con una perizia che individui gli interventi di riparazione del danno e di rafforzamento locale volti ad eliminare eventuali carenze puntuali.
L'obiettivo, infatti, è quello di rendere possibile l'utilizzo di questi edifici scolastici a partire già dal prossimo anno scolastico.
Il Commissario Delegato secondo tale ordinanza, dovrà esaminare le perizie presentate valutando la congruità delle spese previste ai fini dell'assegnazione delle risorse agli Enti attuatori.
In questa direzione si inserisce l'ultima ordinanza n. 4 che va ad integrare quella precedente, dando alcune indicazioni aggiuntive sia di carattere tecnico che procedurale per consentire agli Enti attuatori di redigere immediatamente le perizie e affidare ed eseguire la più presto i lavori sugli edifici scolastici interessati.
Riportiamo di seguito alcuni degli aspetti più importanti definiti nell'ordinanza n.4 che possono interessare l'attività delle imprese edili coinvolte o interessate agli interventi in questione:
- la perizia prevista dall'ordinanza n. 2 del 16 giugno 2012 per la verifica della congruità della spesa deve essere redatta secondo quanto previsto dal "Elenco prezzi regionale per opere di riparazione e consolidamento sismico degli edifici esistenti" della Regione Emilia-Romagna. Per tipologie di opere non previste in detto "Elenco prezzi" rimane salva la possibilità di creare nuove voci o fare riferimento ad altri prezziari ufficiali;
- le opere ammissibili al finanziamento sono esclusivamente quelle attinenti gli interventi di riparazione e di rafforzamento locale che consentono di eliminare le cause delle inagibilità riscontrate ed eventuali punti deboli per conseguire un miglioramento sismico delle condizioni di sicurezza preesistenti, comprese le finiture strettamente connesse la cui incidenza non potrà essere maggiore del 30% dell'importo complessivo dei lavori;
- la presentazione della perizia e l'esito positivo dell'esame di congruità della spesa, ai fini dell'assegnazione delle risorse, costituisce deposito del progetto esecutivo ai fini dell'inizio lavori;
- norme esecuzione lavori:
i. le opere devono essere completate entro e non oltre i due mesi successivi alla data di assegnazione del finanziamento da parte del Commissario Delegato;
ii. in caso di ritardati pagamenti dell'Ente attuatore, determinati dai mancati o ritardati trasferimenti da parte dello Stato, l'impresa appaltatrice non avrà diritto alla rifusione degli interessi legali o interessi moratori;
iii. le disposizioni di legge, le ordinanze ministeriali e le varie ordinanze commissariali relative all'oggetto devono ritenersi parte integranti e sostanziali dei contratti di appalto;
- vigilanza sull'esecuzione dei lavori:
i. fermo restando la responsabilità dell'Ente attuatore per la regolare esecuzione dei lavori il Commissario Delegato può provvedere, attraverso le strutture regionali competenti, alla vigilanza sull'esecuzione degli stessi. Le predette strutture hanno la facoltà di ispezionare i cantieri e l'Ente attuatore è tenuto a fornire ogni chiarimento;
ii. il Commissario Delegato si riserva di individuare ulteriori forme di controllo;
iii. qual'ora non si proceda, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, tramite certificato di regolare esecuzione il collaudatore tecnico amministrativo è nominato dall'Ente attuatore;
iv. gli atti di collaudo o i certificati di regolare esecuzione sono trasmessi al Commissario Delegato, a cura degli Enti attuatori, nei 5 giorni successivi alla loro approvazione.
Si rimanda ai testi delle due ordinanze in questione per ulteriori approfondimenti.