L'art. 17 del D.L. n. 74/2012, relativo al terremoto del maggio scorso, introduce delle procedure semplificate per la rimozione, il trasporto e la gestione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici, anche privati, nonché dalla loro demolizione, in quanto pericolanti, disposta dal Sindaco o da altri soggetti competenti.
Le macerie vengono classificate "rifiuti urbani" e come tali potranno essere raccolte e trasportate in impianti di stoccaggio provvisorio, individuati dal medesimo Decreto, a cura dei gestori dei servizi pubblici (es. HERA ed AIMAG) o da altri soggetti incaricati dalle pubbliche amministrazioni.
La norma prevede e regola anche l'ipotesi in cui nei predetti materiali sia contenuto amianto (es. per la presenza di eternit).
Il Commissario Delegato per la Regione Emilia Romagna, Vasco Errani, ha ritenuto opportuno emanare un'apposita circolare sulla materia (Circolare del 16 giugno 2012 n. 2), fornendo alcuni indirizzi interpretativi.
Innanzi tutto viene chiarito che le norme dell'art. 17 del D.L. non si applicano alle macerie "derivanti dall'esclusiva decisione del privato di demolire". Se ne deduce che, nelle ipotesi di edifici o di loro parti che risultino pericolanti, per poter usufruire della rimozione dei detriti prodotti dal loro abbattimento, è necessario ottenere in via preliminare un ordine di demolizione del Sindaco.
A tal riguardo la Circolare precisa che il Comune o altra Pubblica Amministrazione devono disporre la demolizione anche in tutti i casi in cui ciò si renda necessario per assicurare la sicurezza della raccolta delle macerie a terra da parte degli operatori.
Ancora, nel descrivere la procedura per la raccolta e il trasporto, il documento in esame stabilisce che il "Sindaco indica, sulla base delle priorità e di esigenze specifiche, al gestore le macerie da raccogliere" e in altro punto accenna a veri e propri "provvedimenti di raccolta siglati dal Sindaco", che vanno numerati e annotati in un apposito elenco.
Ciò significa che per ottenere l'effettuazione del servizio di asportazione delle macerie è necessario rivolgersi in ogni caso al Sindaco, affinché decida di provvedere, impartendo al gestore le opportune disposizioni; in tal caso la rimozione sarà gratuita, in quanto i relativi costi graveranno su un apposito Fondo della Protezione Civile e dei contributi per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012.
Diversamente, la rimozione e lo smaltimento delle macerie derivanti da demolizioni non causate dal sisma e/o non autorizzate dai Sindaci saranno interamente a carico dei singoli privati.
Altro aspetto che ci preme segnalare è quello relativo all'attuazione dell'art. 17, comma 9, del D.L. n. 74/2012 che recita: "In particolare i titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione della sicurezza."
La Circolare del 16 giugno ha stabilito un termine brevissimo entro il quale effettuare tale comunicazione all'amministrazione comunale: 7 giorni dall'emanazione del provvedimento ossia entro Sabato 23 giugno 2012!
Va precisato che la mancata osservanza del termine non è sanzionata in alcun modo; tuttavia, dal momento che per quanto detto in precedenza, per poter ottenere la rimozione "gratuita" delle macerie è preferibile segnalare al più presto l'esigenza all'autorità comunale, il ritardo nell'effettuare la descritta comunicazione potrebbe costituire un ulteriore ostacolo all'intervento dei soggetti autorizzati alla raccolta e al trasporto.
Tra l'altro, l'art. 17 contempla anche le complesse procedure di rimozione di manufatti e dei rottami contenenti amianto (eternit), che dovranno essere effettuate dalle ditte autorizzate nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia, salvo la riduzione a sole 24 ore del termine entro il quale la AUSL competente deve valutare il piano di lavoro di cui all'art. 256 del T.U. sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).
A tale riguardo la Circolare precisa che le predette operazioni devono essere effettuate e completate preliminarmente alla raccolta delle "normali" macerie.
Riteniamo comunque che anche le operazioni di bonifica dall'amianto rientrino tra quelle finanziabili mediante la dotazione di cui al comma 17 dell'art. 17 del Decreto Legge.
Per tutti gli altri aspetti si fa rinvio alla più volte menzionata Circolare del 16 giugno 2012.