Con riferimento alla Comunicazione n. si12079 del 12/6/2012, Vi informiamo che l'INAIL, con la Circolare n. 28 del 15 giugno 2012, ha fornito le proprie istruzioni per la sospensione dei premi assicurativi.
Riassumiamo il contenuto della Circolare.
SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI
L’articolo 8, comma 1, punto 1), del D.L. n. 74/2012 dispone la sospensione dal 20 maggio 2012 fino al 30 settembre 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per effetto del combinato disposto della citata norma con il Decreto MEF del 1 giugno 2012, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti si applica ai soggetti, persone fisiche e giuridiche, operanti alla data del 20 maggio 2012, nei comuni indicati nell'Allegato 1 del Decreto ministeriale stesso.
Pertanto, ricade nel periodo di sospensione il pagamento dell’autoliquidazione dei premi 2011/2012 in scadenza al 18 giugno 2012, nonché della terza rata dell’autoliquidazione in scadenza al 16 agosto 2012.
Tra i versamenti oggetto di sospensione dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012 rientrano, altresì, le rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie in corso, concesse dall’Istituto nonché ogni altro pagamento richiesto dall’Istituto, avente scadenza nel citato periodo.
Non si fa seguito al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 8, comma 4 del D.L. n. 74/2012 "sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio". Detta proroga opera esclusivamente a favore dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti di cui alla Legge n. 12/79 che abbiano eletto domicilio prima del 20 maggio 2012 nei comuni individuati dal decreto MEF del 1 giugno 2012, anche con riferimento agli adempimenti per conto di aziende e clienti non operanti nei territori colpiti dal sisma.
MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI PREMI SOSPESI
Le disposizioni finora emanate non hanno disciplinato le modalità di recupero dei versamenti sospesi. Sul punto l'Istituto si riserva pertanto ulteriori comunicazioni.
SOSPENSIONE DI ALTRI TERMINI
Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, l’articolo 6 del D.L. n. 74/2012 ha sospeso dal 20 maggio al 31 luglio 2012, una serie di termini, tra i quali:
Per quanto sopra esposto, fino al 31 luglio 2012 l’Istituto sospenderà la notifica dei verbali di accertamento ispettivo, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative.
Il termine sospeso per la notifica delle sanzioni e per il pagamento in misura ridotta riprenderà a decorrere dal 1 agosto 2012.
Sono, altresì, sospese d’ufficio le attività di riscossione coattiva dei premi assicurativi svolte dagli agenti della riscossione fino al 31 luglio 2012.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Per usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Sede Inail competente utilizzando i moduli allegati (v. Allegato 2 per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti ex art. 8 comma 1, Allegato 3per la sospensione ex art. 8 comma 4 - consulenti e professionisti).
La Sede di Modena a tal proposito si riserva di fornire istruzioni più dettagliate in merito alle modalità di trasmissione delle istanze di sospensione.