Con riferimento alle Comunicazioni n. si12079 del 12/6/2012 e n. si12086 del 18/6/2012, Vi informiamo che l'INPS, con Messaggio n. 11793 del 12 luglio 2012, ha fornito i richiesti chiarimenti in materia di sospensione contributiva relativa agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con riferimento a quanto disposto dallo stesso Istituto nella precedente Circolare n. 85 del 15 giugno 2012.
Nel trasmettere il suddetto Messaggio e riservandoci di tornare sull'argomento, Vi segnaliamo che nel paragrafo titolato "Soggetti Beneficiari" l'INPS attribuisce il beneficio della sospensione sulla base del criterio di "operatività" affermando che la sospensione degli adempimenti contributivi è concessa esclusivamente ai soggetti "operanti" nelle zone colpite dal sisma non essendo sufficiente la sola residenza ovvero la sola sede legale. Allo stesso modo, la sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone danneggiate.